Art. 1
In vigore dal 22 ago 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 21 giugno 1955, n. 1020, con il quale fu costituito, il "Consorzio Veneto Cooperativo Venezia", con sede in Venezia, e ne fu approvato il relativo statuto;
Visto il verbale di assemblea straordinaria dei delegati del Consorzio, tenutasi il 28 marzo 1963, nella quale è stato deliberato d'intercalare nel testo dello art. 2 dello statuto consortile le parole "di riscaldamento e di questi ultimi la manutenzione ed eventuale gestione";
Vista l'istanza 22 giugno 1963, con la quale il Sodalizio citato chiede l'approvazione della modifica suddetta;
Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera b), del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
È approvato il seguente art. 2 dello statuto del "Consorzio Veneto Cooperativo Venezia", con sede in Venezia, quale risulta dopo la modifica, deliberata dalla assemblea dei delegati nella seduta del 28 marzo 1963;
Art. 2. - "Il Consorzio ha per scopo l'esecuzione di qualsiasi specie di lavoro: lavori di terra, murari, lavori edilizi in cemento armato, lavori idraulici e di bonifica, in genere, di acquedotti e fognature, opere marittime, opere a struttura metallica, lavori stradali, lavori di armamento ferroviario, gallerie, impianti meccanici ed elettrici, idroelettrici, di riscaldamento e di questi ultimi la manutenzione ed eventuale gestione, opere e forniture varie, assumendo appalti dallo Stato, dagli Enti locali e da qualsiasi stazione appaltante pubblica o privata. Si propone altresì lo sviluppo della cooperazione di lavoro nelle regioni sopra indicate".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 maggio 1964
SEGNI
BOSCO - PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 188. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-05-23;645#art-1