Art. 1
In vigore dal 7 lug 1964
N. 417. Decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica all'Associazione "Villaggio della Madre e del Fanciullo", con sede in Milano, e ne viene approvato lo statuto.
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 161
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 6. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-05-10;417#art-1