Art. 2

In vigore dal 18 nov 1965
Il contributo annuo di L. 94.500.000 graverà sul capitolo 260 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1963-64 e corrispondenti negli esercizi futuri. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 maggio 1964 SEGNI GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1965 Atti del Governo, registro n. 197, foglio n. 102. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-05-04;1705#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo