Art. 1

In vigore dal 26 lug 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, con il quale sono stati approvati gli orari ed i programmi di insegnamento negli istituti tecnici; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Decreta: I raggruppamenti di materie che, a seconda delle esigenze organiche degli istituti, possono attuarsi, a norma dell'art. 17, lettera b), della legge 15 giugno 1931, n. 889, sono i seguenti: 1) Istituto tecnico commerciale 1) Lingua italiana - Storia ed educazione civica; 2) Lettere italiane - Storia ed educazione civica; 3) Prima lingua straniera; 4) Seconda lingua straniera; 5) Matematica, matematica finanziaria e attuariale, statistica metodologica - Fisica; 6) Scienze naturali - Chimica e merceologia - Geografia generale ed economica; 7) Scienze naturali - Geografia generale; 8) Chimica e merceologia (per l'indirizzo amministrativo); 9) Chimica e merceologia - Esercitazioni di merceologia (per l'indirizzo mercantile); 10) Geografia economica; 11) Ragioneria - Esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili; 12) Computisteria e tecnica commerciale - Calcolo computistico - Esercitazioni di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici; 13) Economia politica - Scienza delle finanze - Statistica economica - Diritto; 14) Dattilografia; 15) Stenografia. 2) Istituto tecnico per geometri 1) Lingua italiana - Storia ed educazione civica; 2) Lettere italiane Storia ed educazione civica; 3) Lingua straniera; 4) Matematica - Fisica ed esercitazioni; 5) Scienze naturali e geografia; 6) Chimica ed esercitazioni; 7) Disegno tecnico e architettonico; 8) Elementi di agricoltura. - Economia, e contabilità - Estimo ed esercitazioni; 9) Costruzioni e disegno di costruzioni - Esercitazioni; 10) Topografia e disegno topografico - Esercitazioni; 11) Elementi di diritto. 3) Istituto tecnico commerciale e per geometri 1) Scienze naturali e geografia generale; 2) Chimica - Merceologia - Chimica ed esercitazioni; 3) Prima lingua straniera (nella sezione commerciale) - Lingua straniera (nella sezione per geometri). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 maggio 1964 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1964 Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 79. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-05-03;507#art-1

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