Art. 1
In vigore dal 15 apr 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 15 della legge 28 luglio 1961, n. 830, recante disposizioni in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione;
Sentito il parere del Comitato di vigilanza di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 settembre 1947, numero 1083;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro;
Decreta:
Per gli anni 1962 e 1963, la misura del contributo complessivo, dovuto al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, è confermata nel 22,60% della retribuzione di cui all'art. 20 della legge 28 luglio 1961 n. 830.
Le aliquote a carico delle aziende e degli agenti e quelle di ripartizione del contributo complessivo tra il Fondo di previdenza e il Fondo di integrazione restano invariate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 maggio 1964
SEGNI
BOSCO - JERVOLINO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1965
Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 175. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-05-03;1645#art-1