Art. 1
In vigore dal 3 set 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302;
Visto il regio decreto 14 gennaio 1912, n. 132, con il quale fu costituito il Consorzio provinciale bolognese delle Cooperative birocciai, con sede in Bologna, e ne fu approvato il relativo statuto;
Visti i successivi regi decreti 9 marzo 1924, n. 337, 17 giugno 1926, n. 1310, 27 novembre 1933, il decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, ed il decreto presidenziale 22 novembre 1953, n. 1233, contenenti modificazioni statutarie, fra cui il cambiamento della denominazione in Consorzio provinciale delle Cooperative di produzione, lavoro e trasporti;
Visto il verbale di assemblea straordinaria dei delegati del Consorzio, tenutasi il 7 marzo 1962, nella quale è stata deliberata la proroga della durata dell'Ente di 50 anni, a partire dal 13 marzo 1962 e la conseguente modifica dell'art. 2 dello statuto;
Vista l'istanza 15 maggio 1963, con la quale il Sodalizio citato chiede l'approvazione della proroga suddetta;
Visti i verbali delle assemblee delle Cooperative aderenti al Consorzio, con i quali è stato ratificato l'operato dei delegati, in merito alla proroga suddetta, ai sensi del disposto dell'art. 61 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 278;
Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera b), del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
La durata del Consorzio provinciale delle Cooperative di produzione, lavoro e trasporti, con sede in Bologna - costituito per la durata di anni 50 (cinquanta) a far data dalla pubblicazione del regio decreto di riconoscimento, avvenuta il 12 marzo 1912 - è prorogata di anni (cinquanta) a partire dal 13 marzo 1962 e conseguentemente l'art. 2 dello statuto è così modificato:
"Art. 2: Il Consorzio avrà la durata di anni 100 (cento) dal giorno della pubblicazione dello statuto e del decreto di riconoscimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 aprile 1964
SEGNI
BOSCO - PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1964
Atti del Governo, registro n. 185, foglio n. 26. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-27;680#art-1