Art. 1
In vigore dal 30 giu 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 24 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autori à accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 27, relativo agli istituti della Facoltà di scienze politiche è modificato nel senso che l'Istituto di diritto pubblico e di dottrina dello Stato assume la denominazione di "istituto di studi giuridici".
Gli articoli 91 e 92 relativi al corso di laurea in Fisica sono abrogati e sostituiti dai seguenti;
Art. 91. - Secondo biennio:
a) Indirizzo generale:
Gli insegnamenti obbligatori sono i seguenti;
1) Struttura della materia;
2) Istituzioni di Fisica teorica;
3) Metodi matematici della fisica;
4) Laboratorio di fisica I;
5) Corso a scelta tra i complementari contrassegnati con la lettera G;
6) Fisica superiore;
7) Fisica teorica;
8) Laboratorio di Fisica II;
9) Corso a scelta tra i complementari contrassegnati con la lettera G.
Uno dei corsi a scelta dovrà essere di Matematiche superiori. La Facoltà indicherà anno per anno nell'ordine degli studi i corsi di Matematiche superiori che possono essere scelti.
b) Indirizzo didattico:
Gli insegnamenti obbligatori sono i seguenti;
1) Struttura della materia;
2) Istituzioni di Fisica teorica;
3) Metodi matematici della fisica;
4) Complementi di fisica generale I;
5) Preparazione esperienze didattiche I;
6) Storia della fisica;
7) Complementi di fisica generale II;
8) Preparazione esperienze didattiche II;
9) Corso a scelta tra i complementari contrassegnati con la lettera D.
Qualora il corso di Storia della fisica non venisse svolto, gli studenti dovranno seguire un altro corso tra i complementari contrassegnati con la lettera D.
c) Indirizzo applicativo.
Gli insegnamenti obbligatori sono i seguenti:
1) Struttura della materia;
2) Istituzioni di Fisica teorica;
3) Metodi matematici della fisica;
4) Laboratorio di Fisica I;
5) Laboratorio di Fisica II:
6-7) Corsi fondamentali stabiliti dalla Facoltà nell'ordine degli studi.
8-9) Corsi complementari a scelta dello studente fra quelli contrassegnati nell'elenco con la lettera A.
L'indirizzo applicativo può avere orientamenti differenti determinati dalla scelta operata dalla Facoltà per i corsi 6-7).
I corsi di Struttura della materia, Istituzioni di fisica teorica, Metodi matematici della fisica, Fisica superiore, Fisica teorica, Complementi di fisica generale I e II possono essere accompagnati da esercitazioni che ne fanno parte integrante.
Sono insegnamenti complementari i seguenti:
G Algebra superiore;
G D A Analisi numerica;
G Analisi superiore;
G D A Astronomia;
G D A Astrofisica;
G A Calcolatori elettronici;
G A Calcolo delle probabilità;
G D A Chimica fisica;
G A Cibernetica;
G A Conduzione elettrica nei gas;
G A Elettroacustica;
G D A Elettronica;
G A Elettronica applicata;
G D A Elettromagnetismo;
G A Fisica della ionosfera;
G A Fisica dei solidi;
G D Fisica matematica G D A Fisica nucleare;
D A Fisica superiore;
G D A Fisica terrestre;
D A Fisica teorica;
G Geometria differenziale;
A Geomagnetismo;
G D A Istituzioni di fisica nucleare;
G A Logica matematica;
G D Matematiche superiori;
G D A Meccanica dei fluidi;
G D A Meccanica statistica;
G D Meccanica superiore;
G A Metereologia;
G A Raggi cosmici;
G D A Spettroscopia;
G A Spettroscopia e radiofrequenza (per fisici);
G A Sismologia;
G A Tecnica della programmazione;
G A Teoria delle funzioni;
G Teorie relativistiche;
G D Teorie quantistiche.
Alcuni dei corsi sopra elencati possono essere semestrali, in tal caso due corsi semestrali, pur avendo esami distinti, equivalgono ad uno annuale.
Art. 92. - Condizione di ammissione al secondo biennio, è l'aver superato gli esami di Fisica generale I, Fisica generale II, Analisi matematica I ed Analisi matematica II.
Non si può essere ammessi a superare gli esami indicati nella prima colonna della tabella seguente se non di è superato l'esame corrispondente nella seconda colonna:
Non si puo essere ammessi Se non si e superato lo
a sostenere l'esame di: esame di:
Fisica Generale II Fisica Generale I
Fisica Teorica Istituzioni fisica teorica Fisica superiore Struttura della materia
Analisi matematica II Analisi matematica I
Fisica nucleare Istit. di fisica nucleare Elettronica applicata Elettronica
Istituzioni fisica teorica Lingue
Struttura della materia Lingue
Laboratorio di Fisica I Esperimentazione fisica
Laboratorio Fisica II Laboratorio Fisica I
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami obbligatori.
L'art. 227 è abrogato e sostituito dal seguente:
Art. 227. - Presso la Facoltà di scienze statistiche demografiche ed attuariali sono istituite le scuole di perfezionamento e di specializzazione appresso indicate:
Scuola di perfezionamento in sociologia e ricerca sociale;
Scuola di perfezionamento in ricerca operativa;
Corso di specializzazione in meccanografia per diplomati e laureati in statistica.
Dopo l'art. 238, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di perfezionamento in ricerca operativa, annessa alla Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali.
Scuola di perfezionamento in ricerca operativa
Art. 239. - Alla Scuola di perfezionamento in ricerca operativa sono ammessi oltre i laureati della Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali:
i laureati in Matematica, in Fisica e in Matematica e fisica, previo un colloquio su un programma che comprende i tre corsi di "Istituzioni di economia", "Istituzioni di statistica" e "Calcolo delle probabilità";
i laureati in Economia e commercio, previo un colloquio su un programma che comprende i due corsi di "Analisi matematica" e "Calcolo delle probabilità";
i laureati in altre Facoltà, i quali però, prima di essere ammessi a sostenere gli esami della scuola debbono, se non hanno già superato esami riconosciuti equivalenti dal Consiglio della Scuola, sostenere gli esami delle seguenti materie:
Istituzioni di analisi matematica;
Istituzioni di economia;
Istituzioni di statistica;
Analisi matematica;
Calcolo delle probabilità.
Coloro che abbiano compiuto corsi di studi all'estero, purchè i titoli o diplomi siano riconosciuti validi ai soli fini dell'iscrizione al corso dalle autorità accademiche e previa deliberazione del Consiglio della scuola sugli esami che gli aspiranti dovranno superare prima di essere ammessi a sostenere quelli della Scuola.
Art. 240. - La Scuola ha la durata di due anni.
Art. 241. Sono materie fondamentali di insegnamento:
Metodi matematici di ottimizzazione;
Matematica applicata all'economia;
Teoria dei giochi e delle decisioni;
Processi aleatori e teoria delle file d'attesa;
Applicazioni operative dell'algebra e della teoria dei grafi;
Applicazioni della ricerca operativa ai problemi logistici;
Metodi della ricerca operativa;
Applicazioni della ricerca operativa ai problemi della difesa
Sono materie complementari di insegnamento:
Applicazioni della ricerca operativa ai problemi del traffico;
Applicazioni della ricerca operativa ai problemi economici;
Applicazioni della ricerca operativa ai problemi della direzione aziendale;
Cibernetica e teoria dell'informazione;
Logica matematica.
Art. 242. - Per adire l'esame di diploma gli studenti dovranno aver superato gli esami relativi a tutti gli insegnamenti fondamentali e a due complementari.
Art. 243. - L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi scritta accettata da uno dei docenti della Scuola il quale fungerà da relatore.
Art. 244. - A coloro che avranno superato l'esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specialista in Ricerca operativa.
Gli articoli 412 e 413 della Scuola di specializzazione in pediatria sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Art. 412. - Il corso degli studi nella Scuola di specializzazione in pediatria ha la durata di tre anni.
Il numero di iscritti alla Scuola è fissato in un massimo di 25 per ogni anno di corso.
L'iscrizione alla Scuola avviene in base ad un Concorso interno per titoli, eventualmente integrato da prova di esame.
Possono iscriversi direttamente al 2° anno solo gli assistenti effettivi di Clinica pediatrica o di puericultura, che abbiano già esercitato questo ufficio da un anno; in via eccezionale anche candidati forniti di titoli riconosciuti equipollenti, secondo il giudizio del di rettore della Scuola e subordinatamente all'approvazione del Consiglio di facoltà.
Art. 413. - Gli insegnamenti della Scuola sono i seguenti:
1° Anno:
1) Morfologia dell'età evolutiva;
2) Fisiologia e patologia dell'accrescimento;
3) Alimentazione e ricambio;
4) Igiene e profilassi generale nell'età infantile;
5) Il neonato, l'immaturo e il post-maturo;
6) Patologia del neonato;
7) Semeiotica e tecnica pediatrica (biennale).
2° Anno:
1) Patologia e clinica pediatrica (biennale);
2) Semeiotica e tecnica pediatrica (biennale);
3) Anatomia patologica delle malattie del bambino;
4) Problemi di farmacologia nell'età evolutiva;
5) Nozioni di radiologia pediatrica;
6) Nozioni di chirurgia infantile;
7) Nozioni di otorinolaringoiatria infantile;
8) Nozioni di odontoiatria infantile.
3° Anno:
1) Patologia e clinica pediatrica (biennale);
2) Malattie dismetaboliche;
3) Malattie infettive;
4) Parassitologia;
5) Nozioni di neuropsichiatria;
6) Nozioni di dermatologia;
7) Nozioni di oculistica;
8) Nozioni di medicina scolastica;
9) Igiene mentale dell'età evolutiva;
10) Compiti sociali della pediatria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 aprile 1964
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 161. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-27;395#art-1