Art. 1

In vigore dal 27 giu 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Rivamonte (Belluno) in data 21 dicembre 1962, n. 56, con la quale è stato chiesto che la denominazione del Comune stesso sia mutata in quella di "Rivamonte Agordino"; Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Belluno in data 22 giugno 1963, n. 13/343, con la quale è stato espresso parere in merito al mutamento di denominazione in parola; Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno; Decreta: La denominazione del comune di Rivamonte, in provincia di Belluno, è mutata in quella di "Rivamonte Agordino". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 aprile 1964 SEGNI TAVIANI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 1 giugno 1964 Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 136. - VILLA
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