Art. 2

In vigore dal 10 dic 1965
Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'Istituto di cui all'articolo precedente è stabilito in L. 64.500.000. La spesa graverà sul cap. 260 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1963-64 e corrispondenti negli esercizi futuri. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 aprile 1961 SEGNI GUI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1965 Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 47. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-27;1711#art-2

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