Art. 1

In vigore dal 21 ago 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la proposta dell'Amministrazione provinciale di Bergamo in data 23 marzo 1962 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del territorio ricadente nel bacino del torrente Brembo in provincia di Bergamo; Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare; Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste; Viste le lettere n. 3995 in data 16 dicembre 1963 del Ministero dei lavori pubblici e n. 103937 in data 6 marzo 1964 del Ministero del tesoro; Visti l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979; Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro; Decreta: Articolo unico. Il territorio ricadente nel bacino del torrente Brembo in provincia di Bergamo esteso per Ha 65.078 delimitato secondo la linea segnata in tinta verde nella citata corografia su scala 1: 100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 aprile 1964 SEGNI FERRARI AGGRADI - PIERACCINI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1964 Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 183, - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-26;640#art-1

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