Art. 1

In vigore dal 5 lug 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 194 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1952, n. 328; Edito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri Sulla proposta dei Ministri per la grazia e giustizia e per la marina mercantile; Decreta: Articolo unico. L'art. 194 del regolamento per la esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è così modificato: "Quando i lavoratori iscritti nei registri non sono sufficienti a eseguire le operazioni portuali, l'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale può autorizzare l'impiego temporaneo di lavoratori occasionali". "Gli occasionali, qualora diano sicura garanzia per la disciplina ed il buon andamento del lavoro e non abbiano superato i trenta anni di età, sono iscritti in elenchi tenuti dall'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale". "I lavoratori compresi in tali elenchi possono partecipare ai concorsi per l'ammissione nei ruoli, anche se hanno superato il limite di età previsto dall'art. 152, purchè essi per ciascun anno successivo al trentacinquesimo abbiano effettuato nel porto un numero di giornate lavorative almeno pari alla metà della media delle giornate effettuate da tutti i lavoratori occasionali dello stesso porto". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 aprile 1961 SEGNI MORO - REALE - SPAGNOLLI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1964 Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 4. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-26;414#art-1

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