Art. 1
In vigore dal 29 lug 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le disposizioni del titolo II del Libro I del Codice civile:
Visto l' delle disposizioni di attuazione del Codice civile, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318;
Visto l' della legge 6 marzo 1958, n. 199;
Visto lo statuto della "Fondazione pro latte alimentare", con sede in Modena, di cui al rogito del notaio Righi Riva in data 23 dicembre 1946, n. 1839/1133, registrato a Modena il 13 gennaio 1947, n. 1376;
Considerato che detta Fondazione, ai sensi del citato statuto, svolge la propria attività nell'ambito della provincia di Modena e che pertanto si appalesa opportuno delegare al prefetto della provincia di Modena l'esercizio delle facoltà riservate dal Codice civile all'autorità governativa, sia per quanto concerne gli atti inerenti la personalità giuridica della Fondazione, sia per quanto concerne l'acquisto di beni immobili, l'accettazione di donazioni o eredità ed il conseguimento di legati da parte della Fondazione medesima;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste;
Decreta:
Articolo unico.
È delegato al prefetto della provincia di Modena l'esercizio delle facoltà riservate dal Codice civile alla autorità governativa, sia per quanto concerne gli atti inerenti la personalità giuridica della "Fondazione pro latte alimentare", con sede in Modena, sia per quanto concerne l'acquisto di beni immobili, l'accettazione di donazioni o eredità ed il conseguimento di legati da parte della Fondazione medesima.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 aprile 1964
SEGNI
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 100. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-22;523#art-1