Art. 1
In vigore dal 7 giu 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;
Vista la legge 19 dicembre 1958, n. 1085, sul regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio dello Stato;
Vista la legge 17 dicembre 1957, n. 1249, concernente agevolazioni sul prezzo del sale per l'industria casearia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1958, n. 375, che determina il prezzo di vendita del sale comune destinato all'industria casearia:
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 279; 24 ottobre 1955, n. 1006; 13 maggio 1957, n. 439; 18 maggio 1959, n. 383 e 28 agosto 1960, n. 1046, che determinano i prezzi di vendita del sale per la salagione delle pelli, per la raffinazione degli olii e la fabbricazione dei saponi, per la pastorizia e per la salagione dei pesci quando il prodotto è prelevato direttamente presso gli stabilimenti di produzione del Monopolio;
Ritenuta la necessità di consentire che il prelevamento dei sali per gli usi innanzi indicati abbia luogo anche presso i depositi generi di monopolio di Venezia, Sampierdarena, Tortona, e Civitavecchia agli stessi prezzi, oltre il rimborso delle spese di trasporto, facchinaggio e sofisticazione sostenute dall'Amministrazione dei monopoli di Stato per il trasferimento dei sali;
Udito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Decreta:
Articolo unico.
È consentito il prelevamento presso i depositi generi di monopolio di Venezia, Sampierdarena, Tortona e Civitavecchia, dei sali destinati all'industria casearia, nonché alle industrie della salagione delle pelli, della raffinazione degli olii e della fabbricazione dei saponi, della pastorizia e della salagione dei pesci.
Fermi restando i prezzi e le condizioni stabilite con i decreti del Presidente della Repubblica 14 marzo 1958 n. 375, 11 marzo 1953, n. 279, 24 ottobre 1955, n. 1006 art. 2, comma secondo, 13 maggio 1957, n. 439, 18 maggio 1959, n. 383, 28 agosto 1960, n. 1046, è dovuto il rimborso all'Amministrazione dei Monopoli delle spese di trasporto, facchinaggio e sofisticazione sostenute per il trasferimento dei sali dai luoghi di produzione ai predetti depositi, da determinarsi dal Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 aprile 1964
SEGNI
MORO - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 88. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-18;301#art-1