Art. 1
In vigore dal 5 set 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, concernente l'approvazione del Codice postale e delle telecomunicazioni;
Visto il regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, che approva il regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro) Ritenuta l'opportunità di modificare l'art. 17 del sopradetto regolamento generale dei servizi postali (parte seconda - servizi a danaro);
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico
L'art. 17 del regolamento approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, è modificato come segue "L'Amministrazione provvede al risarcimento, in favore degli aventi diritto, del danno derivante da frodi nei servizi a danaro, dopo il passaggio in giudicato della sentenza pronunciata dal magistrato penale.
È tuttavia in facoltà dell'Amministrazione di disporre il risarcimento del danno anche prima della definizione del procedimento penale, quando dall'inchiesta amministrativa la frode risulti provata e la responsabilità a carico dei dipendenti dell'Amministrazione stessa chiaramente accertata.
Il risarcimento viene senz'altro disposto per quelle frodi che dalla inchiesta amministrativa risultino accertate ai sensi del precedente comma, qualora, a causa della morte del colpevole o per qualsiasi altro motivo, l'autorità giudiziaria non si sia pronunciata in merito ad esse.
Per l'esercizio della facoltà di cui al secondo comma deve essere sentito il Consiglio di amministrazione se la somma da rimborsare eccede le lire centomila.
Se le frodi concernono il servizio dei risparmi l'Amministrazione deve accertare che gli interessati non abbiano perduto il diritto al risarcimento per inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 138 e 139 del Codice postale e delle telecomunicazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 aprile 1964
SEGNI
MORO - RUSSO - REALE - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1964
Atti del Governo, registro n. 185, foglio n. 47. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-16;695#art-1