Art. 1
In vigore dal 25 lug 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, col quale il Governo della Repubblica è autorizzato a stabilire i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione;
Ritenuta la necessità di dichiarare soggetti alla tutela della pubblica Amministrazione i territori indicati nella parte dispositiva del presente decreto;
Visto il voto 2 aprile 1963, n. 580, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione nei territori dei seguenti comuni della provincia di Milano: Abbadia-Cerreto, Abbiategrasso, Albairate, Albiate, Arconate, Arese, Arluno, Assago, Bareggio, Basiglio, Bellinzago, Lombardo, Bernate Ticino;
Bertonico, Besate, Binasco, Boffalora d'Adda, Boffalora Sopra Ticino, Bollate, Borghetto Lodigiano, Brembio, Bresno, Brughiero, Bubbiano, Buccinasco Buscate, Bussero, Busto Garolfo, Calvignasco, Camairago, Carpiano, Carugate e Cinisello Balsamo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 aprile 1964
SEGNI
MORO - PIERACCINI - FERRARI - AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 71. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-16;501#art-1