Art. 1
In vigore dal 23 lug 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 33, che approva il piano regolatore della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione;
Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, numero 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonché il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913;
Visto il regio decreto 15 luglio 1943, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1943 al registro n. 16 Lavori pubblici, foglio n. 99, con il quale è stata, fra l'altro, approvata la variante ter al piano particolareggiato n. 73 di esecuzione della zona compresa tra la strada Trastevere-Esposizione, la nuova via di piano regolatore, la via Ostiense e la nuova strada tra la via Ostiense e l'Esposizione;
Vista la domanda con la quale il sindaco di Roma ha chiesto in base alla delibera commissariale 14 febbraio 1962, n. 434, approvata dal Ministero dell'interno il 7 dicembre 1962, l'approvazione della variante quinta al predetto piano particolareggiato n. 73 di esecuzione;
Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti non è stata presentata, nei termini stabiliti, alcuna opposizione;
Considerato che la variante proposta prevede la soppressione di una strada di piano regolatore contemplata nella sopracitata variante ter al piano particolareggiato n. 73 e la trasformazione del relativo vincolo in quello di rispetto, con divieto di qualsiasi costruzione, e sistemazione a giardino che tale variante è di portata molto limitata e non contrasta con gli interessi generali della zona in quanto la strada, di cui essa prevede la soppressione, è, in effetti, superflua; ed inoltre gli spazi liberi stabiliti in precedenza restano garantiti dal vincolo di inedificabilità imposto sulle aree già destinate a sede stradale;
che la variante di che trattasi appare, pertanto, ammissibile e, quindi, meritevole di approvazione;
Considerato che la variante in parola non comporta alcun onere finanziario a carico del comune di Roma in quanto per la sua attuazione non si rendono necessarie nè espropriazioni nè esecuzioni di opere pubbliche;
anche in considerazione di quanto sopra nessun termine deve essere fissato per l'attuazione della variante proposta;
che la variante stessa, essendo limitata alla soppressione di una strada, non interessa l'edilizia scolastica per cui non occorre sentire al riguardo il parere del Ministero della pubblica istruzione ai sensi della legge 26 gennaio 1962, n. 17;
Visto il voto n. 775 emesso nell'adunanza del 20 novembre 1963 dalla Commissione per l'esame dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma;
Visto l'art. 20 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;
Decreta:
È approvata la variante quinta al piano particolareggiato n. 73 di esecuzione della zona compresa fra la strada Trastevere-Esposizione la nuova via di Piano regolatore la via Ostiense e la nuova strada tra la via Ostiense e l'Esposizione, vistata dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in scala 1: 5000: in una planimetria in scala 1: 1000, in una relazione tecnica, in un elenco delle proprietà, soggette a vincolo.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 aprile 1964
SEGNI
MORO - PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei Conti, addì 27 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 61. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-16;487#art-1