Art. 1
In vigore dal 22 lug 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 41 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935.
n. 1827, convertito in legge, con modificazioni, con legge 6 aprile 1936, n. 1155;
Considerato che per i lavoratori soci di cooperative, carovane, compagnie, gruppi ed altre associazioni esercenti attività complementari del traffico non è possibile un regolare controllo della disoccupazione;
Ritenuta pertanto l'opportunità di esonerare i predetti lavoratori dall'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria;
Vista la deliberazione del Comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria in data 5 giugno 1963 trasmessa dall'istituto nazionale della previdenza sociale in data 21 settembre 1963;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico
Sono esonerati dall'obbligo dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria i lavoratori soci di cooperative, carovane, compagnie, gruppi ed altre associazioni esercenti attività complementari del traffico, in quanto i lavoratori medesimi siano occupati nei lavori assunti dalle cooperative o dagli altri organismi cui appartengono e siano da questi retribuiti.
Per attività complementari del traffico si intendono, agli effetti del presente decreto, quelle di cui alla penultima frase del primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, contenente nuove disposizioni sulle integrazioni salariali e ratificato, con modificazioni, con legge 21 maggio 1951, n. 498.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 aprile 1964
SEGNI
BOSCO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 72. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-16;480#art-1