Art. 1
In vigore dal 23 mag 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio (decreto 30 settembre 1938, n. 1706, che approva il regolamento per il servizio farmaceutico;
Ritenuta la necessità di modificare l'art. 6 del predetto regolamento;
Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la sanità;
Decreta:
Articolo unico.
L'ultimo comma dell'art. 6 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, è sostituito dal seguente:
"Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità esercita le funzioni di segretario".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 aprile 1964
SEGNI
MORO - MANCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1964
Atti del governo, registro n. 183, foglio n. 46. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-04;243#art-1