Art. 1

In vigore dal 23 mag 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regio (decreto 30 settembre 1938, n. 1706, che approva il regolamento per il servizio farmaceutico; Ritenuta la necessità di modificare l'art. 6 del predetto regolamento; Udito il parere del Consiglio superiore di sanità; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la sanità; Decreta: Articolo unico. L'ultimo comma dell'art. 6 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, è sostituito dal seguente: "Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità esercita le funzioni di segretario". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 aprile 1964 SEGNI MORO - MANCINI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1964 Atti del governo, registro n. 183, foglio n. 46. - VILLA
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