Art. 4
In vigore dal 17 set 1964
Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 aprile 1964
SEGNI
MORO - SARAGAT - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1964
Atti del Governo, registro n. 185, foglio n. 54. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-02;708#art-4