Art. 1

In vigore dal 27 mag 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 20 marzo 1964, n. 115, con la quale, fra l'altro, sono istituiti venti nuovi posti di professore di ruolo, da ripartire tra le Università e gli Istituti di istruzione universitaria, con i criteri di cui ai commi secondo, terzo e quinto dell'art. 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073; Tenuto conto dei posti di ruolo già esistenti e delle esigenze che si prospettano per i singoli corsi di laurea relativamente agli insegnamenti universitari e allo sviluppo della ricerca scientifica; Ravvisata la necessità che le Facoltà universitarie siano messe in grado di procedere in tempo utile ai provvedimenti di loro competenza, in rapporto alle esigenze degli studi; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Per l'anno accademico 1964-65, sono così ripartiti, tra le, Facoltà di cui appresso, per i corsi di laurea, venti posti di professore universitario di ruolo istituiti con la precitata legge 20 marzo 1964, n. 115: Numero Universita di Bologna: dei posti Facolta di medicina e chirurgia: per il corso di laurea in Medicina e chirur- gia............................................. 1 Facolta di agraria: per il corso di laurea in Scienze agrarie 1 Universita di Cagliari: Facolta di scienze matematiche, fisiche e na- turali: per il corso di laurea in Scienze biologiche 1 Universita di Catania: Facolta di medicina e chirurgia: per il corso di laurea in Medicina e chirur- gia............................................. 1 Universita di Ferrara: Facolta di medicina e chirurgia: per il corso di laurea in Medicina e chirur- gia............................................. 1 Universita di Firenze: Facolta di lettere e filosofia per il corso di laurea in Lettere........... 1 Universita di Genova: Facolta di ingegneria: per il corso di laurea in Ingegneria civile 1 Universita di Messina Facolta di giurisprudenza: per il corso di laurea in Giurisprudenza.... 1 Universita di Milano: Facolta di medicina e chirurgia: per il corso di laurea in Medicina e chirur- gia............................................. 2 Universita di Napoli: Facolta di ingegneria: per il corso di laurea in Ingegneria eletto- tecnica......................................... 1 Universita di Padova: Facolta di medicina e chirurgia: per il corso di laurea in Medicina e chirur- gia ai fini del raddoppiamento della cattedra di Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica 1 Universita di Palermo: Facolta di medicina e chirurgia: per il corso di laurea in Medicina e chirur- gia............................................. 1 Universita di Parma: Facolta di scienze matematiche, fisiche e na- turali per il corso di laurea, in Fisica........ 1 Universita di Perugia: Facolta di lettere e filosofia: per il corso di laurea in Lettere........... 1 Universita di Pisa: Facolta di giurisprudenza: per il corso di laurea in Giurisprudenza.... 1 Universita di Roma: Facolta di lettere e filosofia: per il corso di laurea in Lettere........... 1 Facolta di magistero: per il corso di laurea in Pedagogia......... 1 Universita di Torino: Facolta di magistero: per il corso di laurea in Pedagogia......... 1 Universita di Trieste: Facolta di farmacia: per il corso di laurea in Farmacia.......... 1 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 marzo 1964 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1964 Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 59. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-26;258#art-1

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