Art. 2

In vigore dal 2 apr 1964
La sospensione del dazio per gli zuccheri di barbabietole e di canna allo stato solido (voce della tariffa doganale 17.01) disposta, per tutte le provenienze, dal 15 novembre 1963 ai 31 marzo 1964 con il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1963, n. 1732, è prorogata fino al 31 luglio 1964.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-26;137#art-2

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