Art. 1

In vigore dal 14 mag 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1502; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 121, relativo al corso di laurea in Medicina veterinaria, dopo il penultimo comma è aggiunto il seguente: "L'insegnamento biennale di "Anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia" comporta due esami distinti da sostenersi alla fine di ciascun anno". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 marzo 1964 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1964 Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 4. - VILLA
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