Art. 5

In vigore dal 25 giu 1964
Le Commissioni giudicatrici degli esami per merito distinto per la promozione alla qualifica di applicato principale, nelle Scuole medie e negli Istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, sono presiedute da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, e composte da altri quattro membri, di cui, uno, professore di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria, delle materie sulle quali vertono le prove di esame e tre impiegati della carriera direttiva della stessa Amministrazione, con qualifica non inferiore a direttore di sezione. Funge da segretario un impiegato della carriera direttiva o di concetto, con qualifica non inferiore, rispettivamente, a consigliere di 2ª classe o a segretario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-12;367#art-5

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