Art. 1
In vigore dal 6 mag 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 42 dei regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale
dello Stato
Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 21 agosto 1963, n. 1197 e 31 ottobre 1963, n. 1418;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64, esiste la necessaria disponibilità;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 412 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64, è autorizzato il prelevamento di lire 9.560.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il detto esercizio finanziario:
Ministero del tesoro:
Cap. n. 206. - Fitto di locali per gli uffici e
per l'alloggio di servizio del Rappresentante del
Governo.......................................... L. 2.060.000
Cap. n. 608-bis (di nuova istituzione).- Oneri
derivanti dalla garanzia sussidiaria assunta
dallo Stato verso la Sezione di credito
industriale del Banco di Sicilia per i
finanziamenti concessi dalla Sezione stessa a
ditte, societa ed enti operanti per lo sviluppo
industriale della sicilia (art. 19 del decreto
legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944,
n. 416).......................................... L. 3.000.000
Ministero dell'interno:
Cap. n. 12. - Compensi speciali in eccedenza ai
limiti stabiliti per il lavoro straordinario da
corrispondere al personale del Ministero, ecc.... L. 1.500.000
Cap. n. 156-bis (di nuova istituzione).
Spese di rappresentanza del Commissario
straordinario del Governo per la zona del Vajont L. 3.000.000
--------------- L. 9.560.000
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 marzo 1964
SEGNI
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 121. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-10;201#art-1