Art. 1

In vigore dal 6 mag 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 42 dei regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 21 agosto 1963, n. 1197 e 31 ottobre 1963, n. 1418; Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64, esiste la necessaria disponibilità; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 412 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1963-64, è autorizzato il prelevamento di lire 9.560.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il detto esercizio finanziario: Ministero del tesoro: Cap. n. 206. - Fitto di locali per gli uffici e per l'alloggio di servizio del Rappresentante del Governo.......................................... L. 2.060.000 Cap. n. 608-bis (di nuova istituzione).- Oneri derivanti dalla garanzia sussidiaria assunta dallo Stato verso la Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia per i finanziamenti concessi dalla Sezione stessa a ditte, societa ed enti operanti per lo sviluppo industriale della sicilia (art. 19 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416).......................................... L. 3.000.000 Ministero dell'interno: Cap. n. 12. - Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondere al personale del Ministero, ecc.... L. 1.500.000 Cap. n. 156-bis (di nuova istituzione). Spese di rappresentanza del Commissario straordinario del Governo per la zona del Vajont L. 3.000.000 --------------- L. 9.560.000 Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 marzo 1964 SEGNI COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1964 Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 121. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-10;201#art-1

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