Art. 1
In vigore dal 18 mar 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia sono stati convocati per il giorno di domenica, 10 maggio 1964;
Visto l'art. 13 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;
Visto l'art. 2 della, legge 3 febbraio 1964, n. 3, recante norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e disciplina delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e del contenzioso elettorale;
Visto il decreto 31 gennaio 1963, n. 18, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 2 febbraio 1963, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione residente secondo il censimento del 15 ottobre 1961;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Decreta:
Alle circoscrizioni elettorali di Trieste, Gorizia, Udine, Tolmezzo e Pordenone è assegnato il numero di seggi indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per l'interno.
Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 febbraio 1964
REGNI
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 35. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-02-29;98#art-1