Art. 1

In vigore dal 12 mag 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numeri 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta Riconosciuta la particolare necessità di approvare le a i ove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 7. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza è aggiunto quello di: (i Diritto pubblico americano". Art. 8, concernente le norme di propedeuticità per il corso di laurea in Giurisprudenza è modificato nel senso che anche gli esami di Istituzioni di diritto privato (n. 1) e di Diritto costituzionale (n. 5) devono precedere gli esami di Diritto ecclesiastico e di Diritto canonico. Allo stesso articolo è aggiunto al n. 6 il seguente comma "L'esame di Diritto civile deve precedere quello di Diritto amministrativo". Art. 88. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti i seguenti Radiobiologia Genetica umana Biologia marina Citogenetica Biochimica cellulare. Gli articoli 107, 108, 112, 113 e 114 relativi alla Scuola di perfezionamento in Diritto del lavoro e previdenza sociale sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Art. 107. - Alla Scuola potranno iscriversi i laureati in Giurisprudenza, in Economia e commercio, in Lingue e letterature straniere, in Scienze politiche, in Scienze agrarie, in Lettere e filosofia, in Ingegneria, in Medicina e chirurgia, o coloro in possesso di laurea o diploma conferito dalla Facoltà di magistero o di altri titoli equiparati ai precedenti conferiti da istituti italiani o stranieri. Gli iscritti non potranno superare il numero massimo di 150. Art. 108. - La durata del corso degli studi è di due anni e al suo termine viene conferito un diploma di perfezionamento in Diritto del lavoro e previdenza sociale. Il diploma menzionerà pure l'indirizzo di insegnamento, fra quelli previsti dall'art. 113, lettera b); se l'iscritto avrà superato almeno cinque esami opzionali del medesimo indirizzo. Art. 112. - Il Consiglio della Scuola si compone del direttore e di due professori della Scuola stessa designati dalla Facoltà giuridica. Art. 113. - Gli insegnamenti della. Scuola si distinguono in: a) fondamentali, a carattere generale; b) materie a scelta dell'iscritto, ripartite in due indirizzi: previdenziale, sindacale-aziendale. Essi sono indicati nelle tabelle seguenti: a) Primo anno: 1) Diritto sindacale 2) Rapporto individuale di lavoro; 3) Economia del lavoro; 4) Rapporto di pubblico impiego; secondo anno: 5) Legislazione sociale e previdenziale; 6) Statistica del lavoro; 7) storia del diritto del lavoro; 8) Diritto ed organizzazione internazionale del lavoro; b) Indirizzo previdenziale: Storia e comparazione della legislazione previdenziale; Organizzazione degli enti previdenziali Assicurazioni sociali I (corso monografico); Assicurazioni sociali II (corso monografico) Contenzioso delle assicurazioni sociali; Politica ed economia della sicurezza della sicurezza sociale; Tecnica attuariale applicata alle assicurazioni sociali; Medicina sociale del lavoro; Indirizzo sindacale aziendale: Teoria e storia del sindacalismo; Sociologia dell'organizzazione sindacale e dei conflitti di lavoro; Movimenti sindacali e legislazione sindacale all'estero; Tecnica della contrattazione collettiva; Metodi retributivi; Organizzazione aziendale e direzione del personale nelle imprese; Controversie di lavoro; Organizzazione dell'attività amministrativa di tutela del lavoro. Il Consiglio della Scuola determina annualmente lo insegnamento di almeno 4 materie per ciascuno indirizzo opzionale, prescegliendole fra quelle indicate nelle precedenti tabelle e ripartendole tra i due anni del corso. Il direttore (della Scuola), inoltre, può promuovere conferenze e dibattiti ed assumere altre iniziative intese all'incremento dell'attività didattica e scientifica della Scuola, nell'ambito delle direttive deliberate dal Consiglio della scuola. Art. 111. - All'esame di diploma, consistente nella discussione di una dissertazione scritta, non è ammesso chi non abbia superato gli esami di profitto in tutti gli insegnamenti fondamentali, e almeno in cinque fra quelli opzionali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma addì 24 febbraio 1964 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1964 Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 1235. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-02-24;209#art-1

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