Art. 1
In vigore dal 12 mag 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numeri 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta Riconosciuta la particolare necessità di approvare le a i ove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 7. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza è aggiunto quello di: (i Diritto pubblico americano".
Art. 8, concernente le norme di propedeuticità per il corso di laurea in Giurisprudenza è modificato nel senso che anche gli esami di Istituzioni di diritto privato (n. 1) e di Diritto costituzionale (n. 5) devono precedere gli esami di Diritto ecclesiastico e di Diritto canonico.
Allo stesso articolo è aggiunto al n. 6 il seguente comma "L'esame di Diritto civile deve precedere quello di Diritto amministrativo".
Art. 88. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti i seguenti Radiobiologia Genetica umana Biologia marina Citogenetica Biochimica cellulare.
Gli articoli 107, 108, 112, 113 e 114 relativi alla Scuola di perfezionamento in Diritto del lavoro e previdenza sociale sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Art. 107. - Alla Scuola potranno iscriversi i laureati in Giurisprudenza, in Economia e commercio, in Lingue e letterature straniere, in Scienze politiche, in Scienze agrarie, in Lettere e filosofia, in Ingegneria, in Medicina e chirurgia, o coloro in possesso di laurea o diploma conferito dalla Facoltà di magistero o di altri titoli equiparati ai precedenti conferiti da istituti italiani o stranieri. Gli iscritti non potranno superare il numero massimo di 150.
Art. 108. - La durata del corso degli studi è di due anni e al suo termine viene conferito un diploma di perfezionamento in Diritto del lavoro e previdenza sociale.
Il diploma menzionerà pure l'indirizzo di insegnamento, fra quelli previsti dall'art. 113, lettera b); se l'iscritto avrà superato almeno cinque esami opzionali del medesimo indirizzo.
Art. 112. - Il Consiglio della Scuola si compone del direttore e di due professori della Scuola stessa designati dalla Facoltà giuridica.
Art. 113. - Gli insegnamenti della. Scuola si distinguono in:
a) fondamentali, a carattere generale;
b) materie a scelta dell'iscritto, ripartite in due indirizzi:
previdenziale, sindacale-aziendale.
Essi sono indicati nelle tabelle seguenti:
a) Primo anno:
1) Diritto sindacale
2) Rapporto individuale di lavoro;
3) Economia del lavoro;
4) Rapporto di pubblico impiego;
secondo anno:
5) Legislazione sociale e previdenziale;
6) Statistica del lavoro;
7) storia del diritto del lavoro;
8) Diritto ed organizzazione internazionale del lavoro;
b) Indirizzo previdenziale:
Storia e comparazione della legislazione previdenziale;
Organizzazione degli enti previdenziali
Assicurazioni sociali I (corso monografico);
Assicurazioni sociali II (corso monografico)
Contenzioso delle assicurazioni sociali;
Politica ed economia della sicurezza della sicurezza sociale;
Tecnica attuariale applicata alle assicurazioni sociali;
Medicina sociale del lavoro;
Indirizzo sindacale aziendale:
Teoria e storia del sindacalismo;
Sociologia dell'organizzazione sindacale e dei conflitti di lavoro;
Movimenti sindacali e legislazione sindacale all'estero;
Tecnica della contrattazione collettiva;
Metodi retributivi;
Organizzazione aziendale e direzione del personale nelle imprese;
Controversie di lavoro;
Organizzazione dell'attività amministrativa di tutela del lavoro.
Il Consiglio della Scuola determina annualmente lo insegnamento di almeno 4 materie per ciascuno indirizzo opzionale, prescegliendole fra quelle indicate nelle precedenti tabelle e ripartendole tra i due anni del corso. Il direttore (della Scuola), inoltre, può promuovere conferenze e dibattiti ed assumere altre iniziative intese all'incremento dell'attività didattica e scientifica della Scuola, nell'ambito delle direttive deliberate dal Consiglio della scuola.
Art. 111. - All'esame di diploma, consistente nella discussione di una dissertazione scritta, non è ammesso chi non abbia superato gli esami di profitto in tutti gli insegnamenti fondamentali, e almeno in cinque fra quelli opzionali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma addì 24 febbraio 1964
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 1235. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-02-24;209#art-1