Art. 1

In vigore dal 16 apr 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta, la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 46. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere è aggiunto quello di: "Lingua e letteratura brasiliana". Art. 49, relativo agli istituti annessi alla sezione del corso di laurea in Lingue e letterature straniere è abrogato e sostituito dal seguente: 1) "Istituto di Lingua e letteratura spagnola ed ispano-americana" 2) Istituto di Filologia germanica; 3) Istituto di Lingua e letteratura russa; 4) Istituto di Storia. Art. 91, relativo al corso di laurea in Scienze biologiche, l'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "Gli studenti possono seguire i corsi di laboratorio biennale ed annuale negli istituti di Antropologia e paleontologia umana, di Biologia generale, di Botanica e di zoologia ed anatomia comparata della Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali, negli istituti di Anatomia umana, di Chimica biologica, di Fisiologia umana, di Microbiologia, e di Patologia generale della Facoltà di medicina e chirurgia, e negli istituti di Entomologia agraria, di Genetica, di Patologia vegetale e Microbiologia agraria della Facoltà di agraria. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella, Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 febbraio 1964 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1964 Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 65. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-02-24;135#art-1

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