Art. 1
In vigore dal 8 apr 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità, accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 15. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di:
16) Diritto tributario;
17) Teoria generale del diritto.
Art. 59, relativo alla propedeuticità del corso di laurea in Farmacia è modificato nel senso che è abrogato al secondo comma la propedeuticità per l'iscrizione ai corsi e agli esami dell'insegnamento di "Istituzioni di matematiche" nei riguardi dell'insegnamento di "Chimica fisica".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 febbraio 1964
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 47. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-02-18;111#art-1