Art. 1
In vigore dal 8 apr 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, Riconvertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 16. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza è aggiunto quello di:
17) Organizzazione internazionale.
Dopo l'art. 206, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in Odontoiatria e stomatologia.
Scuola di specializzazione in Odontoiatria e stomatologia
Art. 207. - È istituita la Scuola di specializzazione in Odontoiatria e stomatologia.
La Scuola è sottoposta alle regolamentazioni generali fissate dallo statuto delle Scuole di specializzazione annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Parma.
Art. 208. - La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in Odontoiatria e stomatologia è di 2 anni.
Sono ammessi alla Scuola i laureati in Medicina e chirurgia e l'iscrizione per ogni anno accademico è limitata a quindici allievi.
Art. 209. Le materie di insegnamento sono così ripartite:
1° anno:
1) Embriologia, Anatomia, Istologia e Fisiologia orale;
2) Anatomia e istologia patologica;
3) Microbiologia e igiene orale;
4) Patologia speciale e semeiotica della bocca e dei denti;
5) Chirurgia orale-dentale e anestesiologia;
6) Odontoiatria conservatrice;
7) Ortognatodonzia (I);
8) Protesi fissa e odontotecnica (I) 9) Protesi mobile e odontotecnica (I) 10) Radiologia dentale.
2° anno:
1) Clinica stomatologica;
2) Odontoiatria conservatrice;
3) Ortognatodonzia (II);
4) Protesi fissa e odontotecnica (II)
5) Protesi mobile e odontotecnica (II)
6) Chirurgia Maxillo-facciale;
7) Parodontologia;
8) Radiologia stomatologica.
Art. 210. - Durante gli anni del corso saranno tenute anche lezioni e conferenze di carattere complementare su argomenti di Medicina e chirurgia generale, di Pediatria, di Dermatologia, di Otorinolaringoiatria, di Oculistica di Medicina legale, ecc.
L'insegnamento teorico sarà integrato da esercitazioni pratiche delle varie discipline.
Art. 211. - Alla fine di ciascun anno di corso gli allievi dovranno sostenere un esame di profitto teorico e pratico sulle materie che sono state oggetto di insegnamento.
Art. 212. - Per il conseguimento del diploma di specialista in Odontoiatria e stomatologia l'allievo dovrà presentare e discutere una dissertazione scritta su un argomento della specialità, e superare una prova tecnica dinnanzi alla apposita Commissione.
Art. 213. - Gli iscritti, durante i due anni di corso, hanno l'obbligo della frequenza a tutti gli insegnamenti teorici e pratici impartiti, nonché agli internati stabiliti dal direttore.
Art. 214. - Gli insegnanti della Scuola sono scelti fra i docenti del corso di laurea in Medicina e chirurgia. Per taluni particolari insegnamenti il direttore della Scuola può avvalersi di docenti di altra Facoltà o di esperti nella materia.
Di uno stesso insegnamento genericamente indicato nell'elenco di cui all'art. 209 possono venire incaricati più docenti aventi specifica competenza nelle diverse parti del programma.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 febbraio 1964
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 48. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-02-18;110#art-1