Art. 2
In vigore dal 26 apr 1964
Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 febbraio 1964
SEGNI
ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 83. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-02-14;165#art-2