Art. 3

In vigore dal 11 lug 1964
I contributi annui a carico dell'Istituto Nazionale per Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.), vengono determinati in lire 1.800.000 (unmilioneottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente e in lire 360.000 (trecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-02-10;422#art-3

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