Art. 1
In vigore dal 7 mag 1964
N. 204. Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, all'art. 13 del nuovo statuto organico della Fondazione Caffaro, con sede in Milano, viene aggiunto il seguente comma: "La sovvenzione di cui sopra potrà essere elevata al 75% senza obbligo di rimborso nel solo acquisto di un alloggio per esclusivo uso proprio".
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 118. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-02-10;204#art-1