Art. 1
In vigore dal 1 mag 1964
N. 183. Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Ente Nazionale per l'Addestramento dei Lavoratori del Commercio (ENALC), con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare dalla S. p. A. Albergo Terme Valentino un complesso immobiliare, congiuntamente al diritto di sfruttamento minerario del sottosuolo.
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 106. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-02-10;183#art-1