Art. 2
In vigore dal 8 mar 1964
Nei limiti dei contingenti fissati nell'annessa tabella, firmata dal Ministro per le finanze, il regime daziario previsto dalla vigente tariffa doganale per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea non scortate dai certificati prescritti e per le provenienze estranee alla predetta Comunità, si applica temporaneamente, dal 1 gennaio 1964 al 31 dicembre 1964, nella misura indicata per ciascun prodotto nella, tabella stessa, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 febbraio 1964
SEGNI
MORO - TREMELLONI - SARAGAT - COLOMBO - GIOLITTI FERRARI-AGGRADI - MEDICI - MATTARELLA - SPAGNOLLI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte del conti, addì 22 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 115 - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-02-07;23#art-2