Art. 1
In vigore dal 9 apr 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 21 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, che prevede la possibilità di modificare, mediante decreto del Presidente della Repubblica, ad iniziativa del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, la misura del contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori, ai sensi dello art. 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218, a favore del Fondo per l'adeguamento delle pensioni;
Vista la deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in data 24 gennaio 1964;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1964, il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo per l'adeguamento delle pensioni, è determinato nella misura del 19 per cento delle retribuzioni, di cui il 12,65 per cento a carico del datore di lavoro ed il 6,35 per cento a carico del lavoratore.
L'aliquota del 19 per cento anzidetta è comprensiva dell'addizionale temporanea dello 0,20 per cento delle retribuzioni prevista dall', ultimo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 febbraio 1964
SEGNI
BOSCO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 52. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-02-07;118#art-1