Art. 3
In vigore dal 15 apr 1964
Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 febbraio 1964
SEGNI
SARAGAT
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 68. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-02-04;132#art-3