Art. 1
In vigore dal 17 mar 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 24 luglio 1962, n. 1073, e, in particolare, l'art. 50, con cui, tra altro, sono istituiti, per ciascuno degli anni accademici 1963-64 e 1964-65, centoventi nuovi posti di professore di ruolo, da ripartire tra le Facoltà e gli Istituti di istruzione universitaria, e da destinare per almeno un terzo al raddoppiamento delle cattedre di ruolo, con i criteri di cui alla legge 26 gennaio 1962, n. 17;
Veduti i propri decreti in data 23 luglio 1963, n. 1006, 2 novembre 1963, n. 1784, e 24 dicembre 1963, in corso di pubblicazione, con i quali veniva fatto luogo alla ripartizione di 119 dei 120 posti di professore universitario di ruolo di nuova istituzione, facendosi riserva di successiva assegnazione del rimanente posto di professore di ruolo da destinarsi al raddoppiamento di cattedra;
Ravvisata la necessità di procedere, in relazione alle esigenze degli studi, all'assegnazione del rimanente posto riservato a raddoppiamento di cattedra;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Il rimanente posto di professore universitario di ruolo riservato a raddoppiamento di cattedra, con effetto dall'anno accademico 1964-65, è assegnato alla Facoltà di economia e commercio dell'Università di Pisa per il raddoppiamento della cattedra di Lingua e letteratura spagnola.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 gennaio 1964
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 128. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-01-31;49#art-1