Art. 1

In vigore dal 7 mag 1964
N. 202. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione disposta a favore dello Stato dal comune di Maniago (Udine) con atto 5 gennaio 1962, n. 17129 di rep., rogato dal notaio dott. Simon Pietro Cargnelli, di un appezzamento di terreno di ettari 14.90.60 sito nel territorio del Comune medesimo, da adibire a sede di caserma. Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1964 Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 117. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-01-31;202#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo