Art. 1
In vigore dal 7 mag 1964
N. 202. Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione disposta a favore dello Stato dal comune di Maniago (Udine) con atto 5 gennaio 1962, n. 17129 di rep., rogato dal notaio dott. Simon Pietro Cargnelli, di un appezzamento di terreno di ettari 14.90.60 sito nel territorio del Comune medesimo, da adibire a sede di caserma.
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 117. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-01-31;202#art-1