Art. 1

In vigore dal 13 ago 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 310, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo "Fiera internazionale di Genova", con sede in Genova, e ne è stato approvato lo statuto, e 9 luglio 1938, n. 836, contenente modifiche allo statuto stesso; Vista la deliberazione 27 giugno 1963, del commissario straordinario dell'Ente, riguardante l'approvazione del nuovo statuito; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta: È approvato l'unito statuto dell'Ente autonomo "Fiera internazionale di Genova", con sede in Genova, che sostituisce quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 310, successivamente modificato. L'allegato statuto, composto di diciotto articoli, sarà vistato dal Ministro per l'industria e per il commercio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 gennaio 1964 SEGNI MEDICI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1964 Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 174. - VILLA
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