Art. 1
In vigore dal 29 mar 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso con voto n. 1769 del 10 settembre 1963;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell', sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, sono aggiunti, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quelli delle frazioni di Bardino Vecchio e Bardino Nuovo del comune di Tovo San Giacomo, in provincia di Savona.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 gennaio 1964
SEGNI
PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 6. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-01-25;80#art-1