Art. 1

In vigore dal 29 mar 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso con voto n. 1769 del 10 settembre 1963; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell', sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, sono aggiunti, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), quelli delle frazioni di Bardino Vecchio e Bardino Nuovo del comune di Tovo San Giacomo, in provincia di Savona. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 gennaio 1964 SEGNI PIERACCINI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1964 Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 6. - VILLA
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