Art. 1
In vigore dal 2 apr 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1963, n. 1784, con il quale sono stati ripartiti alle varie Facoltà universitarie, con effetto dall'anno accademico 1964-65, i nuovi posti di professore di ruolo istituiti, per l'anno medesimo, con l'art. 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073;
Visto il verbale dell'adunanza del 2 dicembre 1963, nella quale la Facoltà di magistero dell'Università di Torino, ha proposto che, in relazione alle esigenze dello insegnamento, il posto di professore di ruolo assegnatole con il citato decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1963, n. 1784, per il raddoppiamento della cattedra di Lingua e letteratura latina, venga destinato per il raddoppiamento della cattedra di Storia;
Ritenuta l'opportunità, nel superiore interesse degli studi, dell'accoglimento della proposta della predetta Facoltà di magistero;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1963, n. 1784, è parzialmente rettificato nel senso che alla Facoltà di magistero dell'Università di Torino viene assegnato, con effetto dall'anno accademico 1964-1965, ai sensi dell'art. 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, un posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di Storia, anziché per il raddoppiamento della cattedra di Lingua e letteratura latina.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 gennaio 1964
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 21. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-01-21;95#art-1