Art. 1
In vigore dal 3 mag 1964
IL PRESIDENTE NELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni:
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1961, n. 1305, Con il quale venne approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata in Sassari in data 17 novembre 1961 per il finanziamento e l'istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato destinato all'insegnamento di "Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica" presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari:
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
È approvato e reso esecutivo l'annesso atto stipulato in Sassari in data 8 gennaio 1964 aggiuntivo alla convenzione stipulata anch'essa in Sassari il 17 novembre 1961 - approvata e resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1961, n. 1305, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 816 del 21 dicembre 1961 - relativa all'istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato destinato all'insegnamento della "Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica" presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari, con il quale la predetta Università e la Società per l'incremento Turistico Alberghiero Valdostano (S.I.T.A.V.) di Saint Vincent, finanziatrice del predetto posto, stabiliscono di comune accordo di rendere libera la destinazione del posto in parola per l'insegnamento di una materia chirurgica, che sarà di volta in volta scelta dalla Facoltà interessata; fermi restando tutti gli altri impegni contrattuali assunti precedentemente dalle parti contenenti, resi esecutivi col precitato decreto presidenziale n. 1305. Unitamente alla presente convenzione aggiuntiva vengono approvati i relativi atti allegati, compreso il foglio della S.I.T.A.V. in data 16 dicembre 1963 che prevede l'aumento dei contributi da L. 3.800.000 a L. 4.700: 000 e da L. 760.000 a L. 940.000.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 gennaio 1964
SEGNI
GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 110. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-01-21;192#art-1