Art. 2
In vigore dal 1 mar 1964
Il prefetto della provincia di Bergamo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività fra i comuni di Presezzo e di Ponte San Pietro.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 gennaio 1964
SEGNI
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 180, foglio n. 142. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-01-12;5#art-2