Art. 1

In vigore dal 21 mar 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 30 aprile 1939, numero 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 108. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di: Tossicologia forense; Fisiopatologia ostetrica e ginecologica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Sassari, addì 31 dicembre 1963 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla corte dei conti, addì 2 marzo 1964 Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 145 - VILLA
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