Art. 1
In vigore dal 11 mar 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2406, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 76. - All'elenco degli insegnamenti complementari per il corso di laurea in Chimica sono aggiunti seguenti:
Per l'indirizzo organico biologico:
Chimica colloidale e delle interfasi;
Cinetica chimica;
Chimica macromolecolare;
Spettroscopia molecolare;
Chimica delle sostanze organiche naturali.
Per l'indirizzo inorganico - chimico - fisico:
Esercitazioni di tecniche e sintesi speciali inorganiche;
Chimica colloidale e delle interfasi;
Cinetica chimica;
Chimica macromolecolare.
Art. 85. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti i seguenti:
Ecologia vegetale;
Fitogeografia;
Entomologia;
Paleontologia dei vertebrati;
Paleontologia vegetale.
Art. 86, relativo alle propedeuticità del corso di laurea in Scienze naturali è abrogato e sostituito dal seguente "Lo studente non può presentarsi agli esami di Mineralogia e di Chimica organica se non ha superato l'esame di Chimica generale ed inorganica; all'esame di Geologia se non ha superato l'esame di Mineralogia; all'esame di Anatomia comparata se non ha superato l'esame di Anatomia umana; all'esame di Chimica biologica se non ha superato l'esame di Chimica organica".
Art. 87. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:
Ecologia vegetale;
Fitogeografia;
Entomologia;
Radiobiologia;
Fisiologia comparata.
Art. 88, relativo alle propedeuticità del corso di laurea in Scienze biologiche è abrogato e sostituito dal seguente:
"Lo studente non può presentarsi all'esame di Anatomia comparata se non ha superato l'esame di Anatomia umana; all'esame di Chimica organica se non ha superato l'esame di Chimica generale inorganica; all'esame di Paleontologia se non ha superato gli esami di Botanica e zoologia; all'esame di Statistica se non ha superato l'esame di istituzioni matematiche; all'esame di Chimica biologica se non ha superato lo esame di Chimica organica.
Al termine della prima metà di ciascun corso annuale di Botanica e di zoologia e del corso di Anatomia comparata, lo studente dovrà superare una prova pratica scritta".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Sassari, addì 31 dicembre 1963
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 105. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-12-31;2197#art-1