Art. 1
In vigore dal 4 mar 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 127, n. 2758, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1651, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica Istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 37. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica, sia per l'indirizzo organico biologico che per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico, è aggiunto quello di: "Chimica fisica tecnica".
Art. 38. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica industriale è aggiunto quello di "Chimica fisica tecnica".
Art. 44. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti i seguenti:
Statistica e biometria;
Sedimentologia;
Geologia regionale;
Vulcanologia;
Idrobiologia e pescicoltura;
Citologia;
Cristallochimica;
Entomologia;
Micro-paleontologia;
Mineralogia applicata.
Art. 46. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:
Biologia molecolare;
Cristallografia;
Endocrinologia comparata;
Fisiologia cellulare;
Paleobotanica;
Radiobiologia;
Idrobiologia e pescicoltura;
Entomologia;
Farmacologia;
Biometria.
Art. 48. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono aggiunti i seguenti:
Vulcanologia;
Geologia degli idrocarburi;
Geologia stratigrafica;
Geotecnica;
Mineralogia sistematica;
Petrografia applicata;
Paleobotanica.
Art. 56. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze agrarie è aggiunto quello di: "Fisiopatologia vegetale" (semestrale).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 dicembre 1963
SEGNI
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1964
Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 2. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-12-31;2185#art-1