Art. 1

In vigore dal 4 mar 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 127, n. 2758, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1651, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica Istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 37. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica, sia per l'indirizzo organico biologico che per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico, è aggiunto quello di: "Chimica fisica tecnica". Art. 38. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica industriale è aggiunto quello di "Chimica fisica tecnica". Art. 44. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti i seguenti: Statistica e biometria; Sedimentologia; Geologia regionale; Vulcanologia; Idrobiologia e pescicoltura; Citologia; Cristallochimica; Entomologia; Micro-paleontologia; Mineralogia applicata. Art. 46. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti i seguenti: Biologia molecolare; Cristallografia; Endocrinologia comparata; Fisiologia cellulare; Paleobotanica; Radiobiologia; Idrobiologia e pescicoltura; Entomologia; Farmacologia; Biometria. Art. 48. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono aggiunti i seguenti: Vulcanologia; Geologia degli idrocarburi; Geologia stratigrafica; Geotecnica; Mineralogia sistematica; Petrografia applicata; Paleobotanica. Art. 56. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze agrarie è aggiunto quello di: "Fisiopatologia vegetale" (semestrale). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 dicembre 1963 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1964 Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 2. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-12-31;2185#art-1

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