Art. 1

In vigore dal 25 mar 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953; n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 49. - L'insegnamento fondamentale per l'indirizzo moderno e la Storia dell'arte medioevale e moderna" viene sdoppiato nei due insegnamenti di: "Storia dell'arte medioevale"; "Storia dell'arte moderna". All'elenco degli insegna menti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti i seguenti: Storia dell'arte contemporanea Antichità ravennati. Art. 50. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia sono aggiunti i seguenti: Storia della filosofia moderna e contemporanea Filosofia, del linguaggio; Storia della civiltà e delle istituzioni classiche. Art. 63. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti i seguenti: Storia del teatro; Filmologia; Storia dei Paesi afro-asiatici; Lingua e letteratura russa. Art. 64. - All'elenco degli insegnamenti complementari dei corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti i seguenti: Pedagogia sperimentale; Educazione comparata; Storia del teatro; Filmologia. Art. 65. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti: Storia del teatro; Lingua e letteratura russa; Filologia slavi. Art. 71. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti: Biochimica applicata; Virologia. Art. 82. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti i seguenti: Ecologia; Endocrinologia comparata; Neurologia comparata; Citogenetica; Preparazioni chimiche con elementi di analisi qualitativa e quantitativa. Art. 83. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti i seguenti: Ecologia; Endocrinologia comparata; Neurologia comparata; Biogeografia; Citogenetica; Preparazioni chimiche con elementi di analisi qualitativa e quantitativa. Art. 87. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica industriale sono aggiunti i seguenti: Chimica organica superiore; Chimica organica applicata; Analisi chimica industriale; Chimica fisica organica; Chimica dei composti metallo-organici; Scienza dell'alimentazione; Storia della Chimica; Analisi chimica applicata; Esercitazioni di preparazioni chimiche organiche ed inorganiche; Analisi chimico-organica; Chimica di guerra; Analisi chimica spettroscopica; Tecnologie microbiologiche; Geochimica; Chimica inorganica superiore; Spettroscopia molecolare. Dallo stesso elenco gli insegnamenti complementari di "Chimica fisica tecnica" di "Radiochimica" e di "Strutturistica chimica" sono soppressi. Gli articoli da 145 a 152 relativi alla scuola di Perfezionamento in scienze amministrative, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della successiva numerazione: Art. 145. - Alla Facoltà di giurisprudenza è annessa una scuola di Perfezionamento in scienze amministrative per gli scopi e le attività di cui agli articoli seguenti. Art. 146. - La scuola ha lo scopo di conferire una preparazione specializzata: a) a quanti aspirano a posti di responsabilità direttiva presso enti pubblici e privati e che perciò intendono acquisire la necessaria preparazione di base e la formazione tecnica, nonché a quanti intendono dedicarsi ad attività di ricerca presso enti ed istituzioni o centri di studio e di ricerca applicata; b) ai funzionari pubblici già in servizio ed in particolare a dipendenti ed amministratori degli enti locali. Per gli scopi sub a) la scuola svolge un corso bienni le di formazione e perfezionamento, secondo il programma delineato all'art. 148. A tale corso possono essere iscritti i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio. Per gli scopi sub b) la scuola provvede mediante corsi speciali, di durata varia, su richiesta e d'intesa con i Ministeri ed Enti pubblici interessati, anche in località diversa da Bologna, volti all'approfondimento o all'aggiornamento delle conoscenze su argomenti specifici d'interesse giuridico amministrativo o tecnico amministrativo. Art. 147. - Sono organi della scuola il Consiglio dei professori, il direttore, il Consiglio direttivo, il Consiglio dei professori, presieduto dal direttore, è composto da tutti i docenti incaricati di un insegnamento nella scuola biennale; ha per compito la determinazione ed il coordinamento dei programmi della scuola. Stabilisce inoltre le date di inizio e termine delle lezioni; infine, determina, graduandoli nel modo più confacente ai fini didattici, l'inizio e la successione dei singoli corsi di insegnamento. il direttore è nominato per un triennio dal rettore fra i professori ordinari di ruolo della Facoltà di giurisprudenza su proposta del Consiglio della Facoltà medesima, ed è riconfermabile. Egli ha, nei confronti della scuola, e con necessari adattamenti, le funzioni proprie di un direttore di istituto, a norma della legislazione vigente. Il Consiglio direttivo è composto dal direttore e da due professori di ruolo della Facoltà di giurisprudenza, nominati dal rettore su designazione della Facoltà e dura in carica un triennio. Spetta al Consiglio direttivo, su proposta del direttore, predisporre i bilanci, disporre l'istituzione delle borse di studio e dei premi di frequenza: e profitto, di cui all'art. 154, da attribuirsi ogni anno; approvare, su proposta del direttore, la istituzione ed i programmi dei corsi speciali di cui all'art. 146, lettera b); nonché ogni altra attribuzione assegnatagli dal presente statuto. Su proposta del direttore, il rettore può nominare un vice direttore, scelto preferibilmente tra i professori della Facoltà di giurisprudenza, che lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento. Art. 148. - Il corso biennale di formazione e perfezionamento si articola in un programma unico e comune a tutti gli allievi per il primo anno, ed una serie di seminari applicativi a carattere specialistico, rispettivamente a contenuto giuridico-amministrativo e tecnico-amministrativo. Le materie del primo anno proposte per il corso biennale sono le seguenti: 1) Principi fondamentali dell'ordinamento amministrativo (corso biennale); 2) Elementi di scienza amministrativa; 3) Sociologia applicata; 4) Psicologia applicata; 5) Teoria dell'organizzazione; 6) Metodologia della ricerca; 7) Amministrazione del personale (parte generale); 8) Politica economica e di mercato; 9) Programmazione e bilancio; 10) Contabilità dello Stato e degli Enti locali. Le materie ed i seminari proposti per il secondo anno del corso sono i seguenti: 1) Principi fondamentali dell'ordinamento amministrativo (secondo anno); 2) Controlli giuridici; 3) Pubblico impiego; 4) Pubbliche imprese; 5) Tecniche di organizzazione e metodo (seminario); 6) Tecniche di selezione del personale (seminario); 7) Cenni di ricerca operativa (seminario); 8) Diritto sindacale e relazioni industriali (seminario); 9) Atti e procedimenti amministrativi (seminario); 10) Giustizia amministrativa (seminario); 11) Politica economica e di mercato (seminario). Integrano il programma degli insegnamenti suesposti appositi cicli di conferenze. Nel primo anno di corso gli allievi sono tenuti a frequentare le lezioni di tutte le materie del programma sostenendo al termine dell'anno un colloquio finale per il passaggio al secondo anno. Durante il secondo anno gli allievi sono tenuti a frequentare lezioni e seminari per non meno di cinque tra corsi e seminari scelti fra quelli compresi nel programma dell'anno. Al fine del conseguimento del diploma di perfezionamento gli allievi sono tenuti a svolgere un elaborato finale, sotto la, guida di docenti, responsabili, quale progetto di ricerca individuale o di gruppo nel quadro delle attività all'uopo predisposto dalla scuola anche con la collaborazione del Centro studi o ricerche. Art. 149. - I corsi del primo anno e le attività di ricerca del secondo anno sono integrati da esercitazioni di seminario. Durante il secondo anno possono essere organizzate visite ai principali uffici pubblici o privati per studiarne l'organizzazione ed il funzionamento. Art. 150. - Gli incarichi di insegnamento, anche per parti di materie o gruppi di materie, sono conferiti con decreto rettorale su proposta del direttore fatta propria dal Consiglio della Facoltà di giurisprudenza. Essi sono conferiti a docenti dell'Università, a funzionari dello Stato, a magistrati ordinari ed amministrativi, ed a cultori della materia. I docenti percepiscono un compenso orario per l'attività didattica, nonché un compenso, da determinarsi dal Consiglio direttivo in sede di formazione del bilancio preventivo, per la assistenza prestata alle ricerche individuali e collettive degli allievi, di cui all'art. 148. Art. 151. - Il direttore, sentito il Consiglio direttivo, può proporre al rettore il comando a prestare servizio presso la scuola di assistenti volontari, previo sempre il consenso degli interessati e dei titolari delle cattedre alle quali i predetti sono assegnati. Art. 152. - La scuola ha come sua emanazione, per svolgere, mediante personale qualificato, attività connesse con le sue finalità, un Centro di studi e ricerche amministrative. Il Centro è diretto dal direttore della scuola il quale ne formula il regolamento da approvarsi dal rettore, sentita la Facoltà di giurisprudenza. Art. 153. - Il bilancio della scuola che deve prevedere le fonti di finanziamento, viene di anno in anno predisposto dal direttore e sottoposto agli organi universitari per le deliberazioni di loro competenza. Art. 154. - La scuola, in base alla disponibilità dei fondi di anno in anno esistenti, può bandire borse di studio e premi di frequenza e profitto per la frequenza, al corso biennale, mediante gli opportuni accordi con gli Organi universitari interessati ed a norma della vigente legislazione in materia. Può inoltre attribuire in base alla predetta disponibilità di bilancio, borse di ricerca a docenti o laureati per progetti di ricerca applicata che abbiano particolare rilievo ai fini dello sviluppo e della sistemazione delle scienze amministrative. Art. 155. - I regolamenti di esecuzione del presente statuto distintamente per il corso biennale e per i corsi speciali, sono approvati dalla Facoltà di giurisprudenza ed emanati dal rettore. Disposizione transitoria Art. 156. - La disposizione di cui all'art. 151 si applica anche agli assistenti straordinari, nei limiti di tempo nei quali la legge vigente ammette la riconferma dei medesimi. Art. 296, è abrogato e sostituito dal seguente: "Il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla scuola è tassativamente fissato al 5 novembre di ogni anno. Il numero massimo di iscritti ad ogni anno di corso non può superare quello di dieci". Dopo l'art. 416, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento in Igiene e medicina scolastica e di specializzazione in Chirurgia toracica, in Malattie dell'apparato digerente ed in Angiologia. Scuola di perfezionamento in Igiene e medicina scolastica Art. 417. La scuola di perfezionamento in Igiene e medicina scolastica conferisce il diploma di specialista in "Igiene e medicina scolastica". Gli anni di studio per conseguire il diploma sono due. Alla scuola sono ammessi i laureati in Medicina e chirurgia. Il numero degli allievi che vi possono essere ammessi non può essere superiore a venti per ogni anno di corso. Art. 418. - Le materie di insegnamento distribuite nei due anni di corso sono le seguenti: 1° anno: 1) Igiene generale; 2) Igiene scolastica (biennale); 3) Patologia e diagnostica delle malattie dell'età scolare (biennale); 4) Elementi generali di puericultura; 5) Fondamenti di psicologia generale; 6) Fondamenti di pedagogia; 7) Legislazione scolastica e sanitaria. 2° anno: 1) Igiene speciale; 2) Igiene scolastica (biennale); 3) Patologia e diagnostica delle malattie dell'età scolare (biennale); 4) Auxologia normale e patologica; 5) Assistenza parascolastica; 6) Neuropsichiatria dell'età evolutiva; 7) Fondamenti di educazione fisica e di ginnastica correttiva; 8) Psicologia dell'età evolutiva ed elementi di metodologia psicodiagnostica; 9) Puericultura dell'età scolare. Art. 419. - Ad iniziativa del direttore della scuola verranno svolte conferenze su argomenti speciali affini: a) in Scienza dell'alimentazione; b) in Oculistica; c) in Otorinolaringoiatria; d) in Odontoiatria; e) in Dermatologia. Art. 420. - La Direzione della scuola sarà tenuta, alternativamente, per un biennio dal professore di Clinica pediatrica e per il biennio successivo dal professore di igiene. Art. 421. - La frequenza alle lezioni ed ai tirocini è obbligatoria; i tirocini pratici si svolgeranno secondo il regolamento interno della scuola presso gli Istituti di igiene, di Clinica pediatrica, di Psicologia e presso i servizi di vigilanza medico-scolastica dell'Ufficio di igiene del comune di Bologna. Art. 422. - Gli iscritti, alla fine del 1° anno di corso, hanno l'obbligo di sostenere e superare l'esame di profitto, in un gruppo unico, delle materie relative a tale anno. Alla fine del 2° anno di corso gli iscritti dovranno sostenere e superare l'esame di profitto, in un gruppo unico delle materie relative al 2° corso, per poter essere ammessi all'esame di diploma, che verrà rilasciato previa discussione di una tesi. Art. 423. - Abbreviazioni di corso potranno essere concesse, a giudizio insindacabile del Consiglio della scuola, soltanto a coloro che abbiano conseguito, con particolari meriti, la specializzazione in Igiene o in Pediatria. Scuola di perfezionamento in Chirurgia toracica Art. 424. - Presso l'Istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica dell'Università di Bologna è istituita la scuola di perfezionamento in Chirurgia toracica, che ha indirizzo teorico-pratico con lo scopo di conferire il diploma di specialista in Chirurgia toracica. Art. 425. - Alla scuola sono ammessi, previo concorso interno per titoli, i laureati in Medicina e chirurgia che possiedono o la docenza in una disciplina chirurgica o il diploma di specializzazione in Chirurgia. La durata del corso è di due anni. Il numero dei posti è stabilito in dieci per ogni anno di corso. Art. 426. - Il direttore della scuola è il direttore dell'Istituto di patologia chirurgica. I docenti dei corsi saranno stabiliti fra quelli della Facoltà di medicina e chirurgia, su designazione della Facoltà stessa. Art. 427. - Le materie d'insegnamento sono: 1° anno: Anatomia chirurgica dell'apparato respiratorio; Fisiopatologia dell'apparato respiratorio; Semeiologia fisica, radiologica e strumentale, dell'apparato respiratorio; Patologia dell'apparato respiratorio (biennale); Terapia medica e chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio (biennale). 2° anno: Patologia dell'apparato respiratorio (biennale); Terapia medica e chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio (biennale). Art. 428. - Gli iscritti hanno l'obbligo di una frequenza continuata ed ininterrotta, salvo un periodo di vacanza di tre mesi all'anno: solo con l'autorizzazione preventiva del direttore della scuola, l'internato può eventualmente effettuarsi anche presso altri ospedali o cliniche. Art. 429. - Alla fine del primo anno gli iscritti dovranno sostenere un esame di profitto nel gruppo di materie del primo corso, eccettuate quelle biennali: il superamento di quest'esame è necessario per potersi iscrivere all'anno successivo. Alla fine del secondo anno gli iscritti dovranno sostenere un esame di profitto nel gruppo di materie del secondo corso. Terminato il biennio gli allievi saranno ammessi all'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta, di argomento pertinente alla chirurgia toracica, ed in una prova teorico-pratica. Agli allievi che hanno ottenuta l'approvazione nel predetto esame, verrà rilasciato il diploma di specializzazione in chirurgia toracica, valido a tutti gli effetti di legge. Scuola di specializzazione in Angiologia Art. 430. - Presso l'Istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica dell'Università di Bologna è istituita la scuola di perfezionamento in Angiologia, che ha indirizzo teorico-pratico con lo scopo di conferire il diploma in Angiologia. Art. 431. - Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia previo concorso interno per titoli. La durata del corso è di due anni. Il numero dei posti è stabilito in dieci per ogni anno di corso. Art. 432. - Il direttore della scuola è il direttore dell'Istituto di patologia chirurgica. I docenti dei corsi saranno scelti fra quelli della Facoltà di medicina, e chirurgia, su designazione della Facoltà stessa. Art. 433. - Le materie d'insegnamento sono: 1° anno: Anatomia macro e microscopica dell'apparato vascolare; Fisiopatologia della circolazione periferica; Semeiologia fisica, radiologica e strumentale dello apparato vascolare. 2° anno: Arteriopatie; Flebopatie; Malattie dei piccoli vasi e linfopatie; Terapia medica e chirurgica delle angiopatie. Art. 434. - Gli iscritti hanno l'obbligo di una frequenza continuata ed ininterrotta, salvo un periodo di vacanza di tre mesi all'anno; solo con l'autorizzazione preventiva del direttore della scuola l'internato può eventualmente effettuarsi anche presso altri ospedali o cliniche. Art. 435. - Alla fine del primo anno gli iscritti dovranno sostenere un esame di profitto nel gruppo di materie del primo corso: questa condizione è necessaria per potersi iscrivere all'anno successivo. Alla fine del secondo anno gli iscritti dovranno sostenere un esame di profitto nel gruppo di materie del secondo corso. Terminato il biennio gli allievi saranno ammessi all'esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta, di argomento pertinente alla Angiologia, ed in una prova teorico-pratica. Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione nel predetto esame verrà rilasciato il diploma di specializzazione in Angiologia, valido a tutti gli effetti di legge. Scuola di specializzazione in Malattie dell'apparato digerente Art. 436. - È istituita nell'Università degli studi di Bologna una scuola di specializzazione in Malattie dell'apparato digerente. La scuola ha sede presso la clinica medica. Art. 437. - La scuola ha la durata di tre anni. Il numero degli iscritti è stabilito in sei per ogni anno di corso. Alla fine di ogni anno gli iscritti dovranno superare gli esami di profitto ed, infine, presentare una tesi scritta da discutere per il conseguimento del diploma di specializzazione in Malattie dell'apparato digerente. La frequenza è obbligatoria presso i servizi di gastroentereologia della clinica medica e alle lezioni. Art. 438. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° anno: 1) Anatomia del tubo digerente, del fegato e del pancreas; 2) Fisiologia del tubo digerente, del fegato e del pancreas; 3) Scienza dell'alimentazione; 4) Anatomia patologica; 5) Parassitologia; 2° anno: 1) Semeiotica ed esplorazione funzionale del tubo digerente; 2) Semeiotica ed esplorazione funzionale del fegato; 3) Semeiotica ed esplorazione funzionale del pancreas; 4) Pratiche endoscopiche e bioptiche. 3° anno: 1) Patologia e clinica del tubo digerente; 2) Patologia e clinica del fegato; 3) Patologia e clinica del pancreas; 4) Terapia gastroentereologica; 5) Dietetica gastroentereologica. Dopo l'art. 441 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali di Disegno anatomico. Scuola superiore di Disegno anatomico (Scuola diretta a fini speciali) Art. 442. - È istituita presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna una scuola superiore di Disegno anatomico. Art. 443. - Tale scuola della durata di due anni ha per iscopo di fornire la cultura scientifica e artistica necessari per formare dei disegnatori anatomici, atti a rappresentare le forme umane nella specifica loro linea statica e nel naturale dinamismo, nonché a seguire le operazioni chirurgiche e a rappresentarle nei momenti più specificamente rilevanti. Con ciò non si esclude che il disegno anatomico si completi altresì con l'assunto illustrativo del dominio della fisiologia e della patologia vegetale. Il titolo di accesso è il diploma di maturità classica, scientifica, artistica, di abilitazione magistrale. La scuola rilascia, dopo due anni di corso, e previo l'esito favorevole dei rispettivi esami speciali e finali, uno speciale diploma di disegnatore anatomico. Art. 444. - La scuola è diretta dal titolare della cattedra di clinica ortopedica dell'Università di Bologna, che ne ha la responsabilità. Art. 445. - Le materie di insegnamento sono: 1) Anatomia umana normale (biennale); 2) Anatomia patologica; 3) Anatomia comparata; 4) Nozioni di anatomia topografica, chirurgica e radiologica; 5) Nozioni di patologia chirurgica e tecnica operatoria; 6) Origini ed evoluzione storica dell'arte anatomica; 7) Disegno anatomico normale; 8) Disegno chirurgico; 9) Disegno anatomico patologico. Art. 446. - Gli incarichi di insegnamento saranno proposti di anno in anno dal Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia, su parere del direttore della scuola, e vengono conferiti annualmente dal rettore. Art. 447. - Il Consiglio della scuola è composto dal direttore e dei professori incaricati dei corsi prescritti. Esso è presieduto dal direttore. Il Consiglio stabilisce il numero dei posti di anno in anno a disposizione per gli aspiranti, ne esamina i titoli di ammissione, stabilisce i programmi dei corsi e delle esercitazioni pratiche, nonché il piano degli studi di anno in anno. Art. 448. - Per essere ammessi al secondo anno gli allievi debbono aver superato tutti gli esami del primo anno. Gli allievi che non abbiano superato gli esami prescritti per il primo anno resteranno nella posizione di fuori corso fino a quando non avranno assolto gli obblighi relativi. Art. 449. - Per conseguire il diploma gli allievi dovranno sostenere con esito favorevole un esame teorico e pratico generale dinnanzi ad una Commissione di almeno cinque membri, il cui contenuto è stabilito dal Consiglio della scuola, nonché aver sostenuto con esito favorevole dinanzi a una Commissione di tre professori gli esami delle materie sopra indicate. Le Commissioni di esami speciali e quelle di diploma sono nominate dal preside della Facoltà di medicina, su proposta del direttore della scuola. Art. 450. - Le tasse di iscrizione, di frequenza, di esame e di diploma sono fissate dal Consiglio di amministrazione della Università, previa proposta del Consiglio della scuola e del Consiglio della facoltà di medicina e chirurgia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 dicembre 1963 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1964 Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 158. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-12-27;2222#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo