Art. 1

In vigore dal 12 mar 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, numero 230 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduta la legge 26 luglio 1957, n. 741; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 12. - Il secondo comma è così modificato: "La Facoltà di lettere e filosofia conferisce la laurea in lettere, la laurea in Filosofia e la laurea in Lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo)". Art. 18. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di: 16) Antropologia criminale; 17) Contabilità dello Stato; 18) Diritto fallimentare; 19) Filologia giuridica; 20) Diritto industriale. Dopo l'art. 22 è aggiunto il seguente nuovo articolo con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi relativi alla istituzione del corso di laurea in Lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo). Laurea in Lingue e letterature straniere moderne Art. 23. - La durata del corso degli studi per la laurea in Lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) è di quattro anni. È titolo di ammissione il diploma di maturità classica. A) Insegnamenti fondamentali: 1) Letteratura italiana; 2) Letteratura latina; 3) Glottologia; 4) Una lingua e Letteratura straniera moderna; 5) Una seconda lingua e Letteratura straniera moderna; 6) Filologia romanza (o germanica, o slava o ugro-finnica); 7) Storia medioevale; 8) Storia moderna; 9) Storia dell'arte moderna (o storia dell'arte medioevale e moderna); 10) Geografia; B) Insegnamenti complementari (quando non siano scelti come fondamentali ai suindicati numeri 4, 5 e 6): 1) Lingua, e letteratura francese; 2) Lingua e letteratura spagnola; 3) Lingua e letteratura portoghese; 4) Lingua e letteratura rumena; 5) Lingua e letteratura inglese; 6) Lingua e letteratura tedesca; 7) Lingua e letterature scandinave; 8) Lingue e letteratura russa; 9) Lingua e letteratura polacca; 10) Lingua e letteratura neo-greca.; 11) Una lingua e letteratura moderna dell'Asia o dell'Africa 12) Filologia romanza; 13) Filologia germanica; 14) Filologia slava; 15) Letteratura anglo-americana; 16) Letteratura brasiliana; 17) Storia della lingua italiana; 18) Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea; 19) Storia delle tradizioni popolari; 20) Storia dell'arte medioevale; 21) Storia della musica; 22) Storia del teatro e dello spettacolo; 23) Letteratura greca; 24) Lingua e letteratura latina medioevale; 25) Storia e filologia bizantina (o filologia bizantina); 26) Storia romana; 27) Storia greca; 28) Storia dell'Europa orientale; 29) Storia della, filosofia; 30) Storia della filosofia moderna e contemporanea; 31) Filosofia del linguaggio; 32) Letteratura ispano-americana. Lo studente dovrà seguire i corsi e sostenere gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in tre altra insegnamenti da lui scelti fra i complementari. Uno degli insegnamenti complementari potrà essere sostituito dallo studente con una disciplina di altri corsi di studi della stessa o di diversa Facoltà. L'insegnamento della Lingua e letteratura straniera moderna, alla quale lo studente intende principalmente dedicarsi, dovrà essere seguito per tutti i quattro anni, alla fine di ciascuno dei quali egli sarà sottoposto a prove scritte, di anno in anno gradualmente progressive. Dovranno poi essere seguiti per due anni l'insegnamento della Filologia a cui quella stessa prima lingua si ricollega, e l'insegnamento della seconda lingua e letteratura straniera moderna prescelta. Due altri insegnamenti fondamentali dovranno pure essere seguiti per un biennio. Lo studente potrà poi seguire per un biennio anche un altro insegnamento; ed in tal caso potrà ridurre da tre a due gli insegnamenti complementari a sua scelta. Gli esami di Letteratura italiana e di Letteratura latina comprendono una prova scritta preliminare. Ove gli insegnamenti di storia medioevale e di storia moderna siano riuniti in una unica cattedra, i corsi rispettivi debbono essere tenuti alternativamente. Il preside, sentita, ove ritenga, la Facoltà, deve controllare i piani di studio presentati dagli studenti ed approvarli prima che siano resi definitivi. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano degli studi approvato dal preside. Dopo l'art. 49 riguardante le modalità dell'esame di laurea in Filosofia è aggiunto il seguente nuovo articolo con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Art. 50. - L'esame di laurea in Lingue e letterature straniere moderne consiste: a) nello svolgimento della dissertazione scritta su tema scelto dallo studente nella lingua nella quale ha approfondito gli studi b) nella discussione della dissertazione ed eventualmente di una tesina liberamente scelta dal candidato nelle materie professate dalla Facoltà, su cui abbia dato saggio negli esami di profitto, esclusa quella cui si riferisce la dissertazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 dicembre 1963 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1964 Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 102. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-12-26;2198#art-1

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