Art. 1

In vigore dal 11 mar 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2130, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652. e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 31. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letteratura straniere moderne è aggiunto quello di "Letterature moderne". Art. 37. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea e chirurgia sono aggiunti quelli di: Chemioterapia; Tecnica diagnostica ed istologica. Art. 45. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti quelli di: Cristallografia; Biofisica; Biologia molecolare; Radiobiologia. Art. 40. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze logiche sono aggiunti i seguenti: Micologia; Cristallografia; Biofisica; Biologia molecolare; Radiobiologia. Art. 47. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti i seguenti: Esplorazione geologica del sottosuolo; Paleontologia dei vertebrati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 dicembre 1963 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1964 Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 101. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-12-26;2196#art-1

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