Art. 1

In vigore dal 4 mar 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 8. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza è aggiunto quello di: "Storia del movimento sindacale". Art. 26. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia è aggiunto quello di "Microbiologia". Art. 89. - Alle Scuole di specializzazione annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la seguente: Scuola di specializzazione in Clinica delle malattie nervose e mentali Alla Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena è annessa la Scuola di specializzazione in Clinica delle malattie nervose e mentali, cui potranno essere ammessi non più di dieci allievi per ogni anno di corso; La Scuola ha la durata di tre anni. Le materie di insegnamento sono le seguenti: Primo anno: 1) Anatomia del sistema nervoso; 2) Fisiologia del sistema nervoso; 3) Psicologia; 4) Clinica delle malattie nervose e mentali (1° corso). Secondo anno: 1) Clinica delle malattie nervose e mentali (2° corso); 2) Psicopatologia generale; 3) Semeiotica psichiatrica; 4) Semeiotica neurologica; 5) Anatomia patologica del sistema nervoso; 6) Elettroencefalografia. Terzo anno: 1) Clinica delle malattie nervose e mentali (3° corso); 2) Neuro-oftalmologia; 3) Otoneurologia; 4) Neurochirurgia; 5) Neuroradiologia; 6) Psichiatria forense. Gli esami nelle materie con svolgimento pluriennale saranno sostenuti alla fine dell'ultimo anno di corso. Per quant'altro si riferisce alla Scuola di specializzazione in Clinica delle malattie nervose e mentali si fa riferimento alle norme generali che regolano altre Scuole di specializzazione medico-chirurgiche esistenti presso la Facoltà di medicina e chirurgia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 dicembre 1963 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1964 Atti del Governo, registro n. 181, foglio n. 3. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-12-26;2184#art-1

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